Ieri, 18 agosto 2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
decreto sull'abuso di diritto (decreto n. 128 del 5.8.2015), che entrerà in vigore il 2 settembre 2015. Le disposizioni in esso contenute avranno effetto
dal 1° ottobre 2015 (dal 1° giorno del mese successivo al 2 settembre 2015), ma si applicheranno anche alle operazioni poste in essere in data anteriore al 1° ottobre 2015, per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo. Il decreto attua alcuni articoli della delega fiscale sulla cd "certezza del diritto", e riguarda quindi l'abuso di diritto, il raddoppio dei termini per violazioni penali e il regime di adempimento collaborativo.
Il nuovo testo dell'abuso del diritto
è contenuto nello Statuto dei diritti del contribuente (nuovo articolo 10-bis della L. 212/2000), ed è quindi abrogato l'art. 37-bis del DPR 600/73. Le nuove norme
definiscono abuso di diritto quelle
"operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti". Viene inoltre chiarito che non è il semplice risparmio fiscale a determinare l'abuso o l'elusione, in quanto
il contribuente tra diversi regimi previsti dall'ordinamento, può scegliere l'opzione fiscale meno onerosa.