La disposizione prevede che, a fronte dell'offerta per l'acquisto, si apra sempre un procedimento competitivo, anche quando il debitore abbia già stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo di azienda o di specifici beni; il decreto del tribunale deve disporre la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche e fissare l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere.
Uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti, potranno presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano che tuteli meglio i loro interessi; tale proposta non potrà essere ammessa se la proposta di concordato del debitore assicura comunque il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40% dei crediti chirografari o del 30% nel caso di concordato con continuità aziendale.