News Pubblicata il 15/08/2015

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Obbligo riaddebito delle spese ai collaboratori pena l'indeducibilità

Il titolare di uno studio non puo' dedurre tutte le spese comuni dal suo reddito, ma deve riaddebitarle ai propri collaboratori anche praticanti o tirocinanti



E' caso molto frequente che il dominus di uno studio sostiene tutti i costi dello studio per favorire i propri collaborotari o tirocinanti. Ebbene la Corte di cassazione con sentenza del 29 luglio 2015, n. 16035, dà ragione all'Agenzia delle Entrate sostenendo che anche se il dominus sceglie di sostenere tutti i costi per favorire collaboratori e tirocinanti, si tratterebbe di una liberalità indiretta non deducibile dal reddito.
E' quindi necessario che il titolare dello studio riaddebiti le spese ai collaboratori e tirocinanti in proporzione all'utilizzo di ciascuno, in mancanza di tale ripartizione non potrà portare in deduzione i costi dal suo reddito.
Il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione riguarda un avvocato  che si è visto recuperare a tassazione  circa 31mila euro di costi indebitamente dedotti per spese comuni dello studio legale, che non erano state riaddebitate agli altri professionisti, ma dedotte integralmente dal contribuente intestatario delle utenze.
L'ufficio ha contestato l'integrale ripartizione delle spese, rilevando che il contribuente avrebbe dovuto portare in deduzione solo le spese proporzionali e inerenti alla propria attività e ripartire i costi tra i vari professionisti in considerazione del fatto che una parte delle spese sono imputabili a servizi di cui hanno usufruito, in proporzione, anche gli altri utilizzatori dello studio.
A nulla è valsa la difesa dell'avvocato che ha sostenuto che trattandosi di "giovani collaboratori tirocinanti" i costi indicati erano integralmente e perfettamente deducibili in quanto interamente da lui sostenuti perché relativi allo studio di cui è il dominus.
La Corte di Cassazione ha in pratica condiviso la posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria con le circolari 58/2001 e 38/2010.

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Fonte: Fisco Oggi



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