L'art. 13 della Legge europea 2014 (Legge n. 115/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto scorso) prevede “Modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto relativa a talune operazioni intra-Ue”. L’intervento normativo riguarda il D.L. n. 331/1993, in particolare gli articoli 38 (acquisti intracomunitari) e 41 (cessioni intracomunitarie non imponibili). A partire dal 18 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge), non costituirà acquisto intracomunitario l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali di beni successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo di imposta, nello Stato membro di provenienza (è eliminata, quindi, la possibilità di spedizione o di trasporto al committente in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità). Con riguardo, poi, all'art. 41, viene stabilito che non può essere assimilato alle cessioni non imponibili l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per conto suo, in base a un titolo diverso da quelli indicati nel comma 3 di beni ivi esistenti, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni.