Nei casi di reati tributari, il raddoppio dei termini per l’accertamento delle imposte dirette e dell’Iva non scatta se la denuncia da parte dell’amministrazione finanziaria (compresa la Guardia di finanza) è presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. Il raddoppio potrà operare solo se la violazione penale sarà stata denunciata dall'amministrazione finanziaria all'autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. E' quanto stabilisce il Decreto legislativo (attuativo della Delega fiscale) sul raddoppio dei termini approvato in via definitiva.
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