I fenomeni di doppia imposizione internazionale si creano quando ci sono redditi conseguiti da un soggetto residente in uno Stato (Stato della residenza), ma che si considerano prodotti in un altro Stato (Stato della fonte). In queste circostanze, lo stesso reddito sarebbe tassato in entrambi gli Stati. Per evitare la doppia imposizione sono stati istituiti delle convenzioni tra numerosi Paesi comunitari e non, le quali stabiliscono come dev’essere ripartito il potere impositivo tra i due Stati contraenti.
Per usufruire di tali benefici, è necessario che il contribuente risulti residente fiscalmente in uno o in entrambi gli Stati Contraenti, per ciò, a tal fine, è necessario ottenere un certificato che attesti la residenza fiscale del contribuente.
Possono presentare la richiesta di attestazione di residenza fiscale, presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti e i soggetti residenti diversi dalle persone fisiche quali: società di capitali, enti commerciali e non commerciali, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione.
In particolare si precisa che:
• Qualità di: va indicato se si tratta di titolare, rappresentante o altra qualifica;
• Nazione: va indicato il nome dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito e a cui va consegnata l’attestazione;
• Reddito: va indicato il tipo o i tipi di reddito prodotto, oggetto delle Convenzioni ad esempio: immobili, utili delle imprese, dividendi, lavoro autonomo, lavoro dipendente, pensioni ecc.
Per il rilascio è necessario effettuare un pagamento per tributi speciali tramite F23 oppure applicare una marca da bollo. Ogni copia richiesta ha un costo di 3,10 euro.