Con la Risoluzione n. 70/E pubblicata venerdì 31 luglio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di fruizione, da parte degli enti non commerciali e dei trust opachi, del credito di imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 per mitigare l’incremento della tassazione degli utili distribuiti. Si ricorda, infatti, che la legge di stabilità 2015 ha modificato il regime di tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali e dai trust opachi, riducendo la quota esente dal 95 al 22,26 per cento, in modo da equiparare la tassazione degli enti non commerciali a quella delle persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate. Per mitigare gli effetti negativi di tale incremento di tassazione per gli utili messi in distribuzione già dal 1° gennaio 2014, è stata prevista la concessione di un credito di imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2014. Nella recente risoluzione, le Entrate spiegano che il bonus può essere utilizzato in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a partire dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33% del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017 nella medesima misura e dal 1° gennaio 2008 nella misura rimanente. Se, per motivi di incapienza, non è possibile utilizzare l'intera quota annuale del credito di imposta, questa si sommerà alla quota fruibile nel successivo periodo di imposta.