Con la circolare 142/2015 l’Inps ha chiarito alcuni profili di carattere amministrativo/gestionale che rendono più facile l’accesso alla prestazione Naspi.
Nel documento del 28 luglio 2015 viene precisato che i periodi di aspettativa sindacale, di cassa integrazione in deroga con sospensione dell’attività a zero ore e i periodi di lavoro all’estero non fanno decadere dallo status di disoccupazione che da diritto all’assegno .
Le condizioni generali di accesso alla Naspi sono infatti
• il possesso e mantenimento dello status di disoccupato;
• contributi versati per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro;
• svolgimento effettivo di 30 giornate di lavoro nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Viene anche chiarito che i lavoratori hanno diritto alla Naspi anche nel caso che accettino l’offerta di conciliazione e quando vengono licenziati per motivi disciplinari
Infine vengo fissati i limiti per l’erogazione della Naspi in misura piena o ridotta in caso di lavoro accessorio e di lavoro a chiamata.