La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15957 depositata ieri 28 luglio 2015, ha confermato che l’avviso bonario derivante dal controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 è impugnabile dinanzi al giudice tributario al pari di un avviso di accertamento. Secondo la Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione tutti gli atti con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, anche se tale comunicazione non si conclude con una formale intimazione di pagamento alla quale può conseguire l’attività esecutiva. A nulla rileva, quindi, l’assenza dell’indicazione «avviso di liquidazione» o «avviso di pagamento» così come la mancanza del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate, invece, in passato, ha ritenuto di discostarsi da tale interpretazione, confermando la possibilità di ricorso solo ed esclusivamente sulla successiva cartella.
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