La possibilità di inviare le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi e degli agenti entro il termine di presentazione del modello 770 era stata prevista dalla
Circ. n. 6/E del 19/2/2015 emanata in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco - Sole 24ore e Forum lavoro.
Riportiamo il testo integrale della risposta:
Trasmissione tardiva delle certificazioni uniche
Domanda
In caso di invio in ritardo all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo non occasionale, trova applicazione la sanzione amministrativa di 100,00 euro, dal momento che esse non saranno prese a base per la predisposizione della dichiarazione precompilata (modello 730)?
Risposta
L’articolo 2 del D.lgs. n. 175/2014 ha introdotto, all’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, il comma 6-quinquies, che prevede l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni di cui al comma 6-ter dello stesso articolo, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.
Lo stesso comma 6-quinquies dispone che, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di cento euro (in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del D.lgs. n. 472 del 1997, in tema di concorso e continuazione), tranne nell’ipotesi in cui la trasmissione della corretta certificazione venga effettuata entro i cinque giorni successivi a quello di scadenza.
Le certificazioni che devono essere trasmesse sono quelle di cui al citato comma 6-ter dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, relative alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, nonché sui redditi di lavoro autonomo, diversi e provvigioni.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015, è stato approvato il modello della “Certificazione Unica 2015” e relative istruzioni, con riferimento alle somme corrisposte nel 2014.
L’articolo 5, comma 4, del citato provvedimento direttoriale prevede che devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate anche le certificazioni uniche “…riguardanti le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175”.
Come già anticipato con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, nel primo anno l’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni. Al fine di semplificare ulteriormente l’adempimento della trasmissione della Certificazione Unica, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.