Con Circolare n. 139 del 17 luglio 2015 l’INPS fornisce informazioni sul Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) sulcongedo parentale. Vengono ricordati i nuovi limiti temporali di fruibilità del congedo parentale che passano da 8 a 12 anni e l' elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni. Inoltre si specifica che l'indennizzo INPS nel periodo aggiuntivo tra il 6 e l'8 anno verrà erogato solo nel caso in cui il genitore richiedente abbia un reddito che non supera 2,5 volte l’importo del trattamento minimo pensionistico dell’anno (limite che per il 2015 è pari ad euro 6.531,07). La soglia vale annche per i periodi di congedo eccedenti il limite complessivo indennizzabile (madre e padre congiuntamente considerati) dei 6 mesi, ancora previsto dall’articolo 34 del Dlgs n. 151/2001.
Per effetto dell’aggiornamento del modulo da trasmettere telematicamente, i genitori non dovranno più utilizzare il modello cartaceo SR23 che l’Istituto, nel messaggio n. 4576 del 6 luglio, aveva invece consentito di usare nel breve periodo transitorio dall’entrata in vigore del decreto ai necessari adeguamenti tecnici.
Il congedo utilizzato tra gli 8 ed i 12 anni di età del bambino, sebbene fruibile, non è mai indennizzabile da parte dell’Istituto.