L'INPS ha emanato il 17 luglio scorso il messaggio 4845 relativo alle procedure di gestione delle domande di assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015) Il messaggio ricorda che la gestione e la liquidazione delle domande sono di competenza dell’Istituto che provvede al pagamento mensile dell’assegno di 80 euro se l’ISEE del nucleo familiare non è superiore a 25.000 euro annui, oppure 160 euro se l’ISEE non supera i 7.000 euro annui.
Nel richiamare integralmente i contenuti della circolare n.93/2015 , precisa in particolare che "in presenza di eventi differenti che riguardano lo stesso minore ma nuclei familiari diversi, il limite complessivo dei 36 mesi è calcolato in ragione del singolo evento. Quindi se per il figlio nato nel triennio 2015-2017 il nucleo familiare ha beneficiato di un certo numero di mensilità di assegno e poi, per il figlio stesso, si avviino le procedure per l’adozione, i genitori affidatari o adottivi possono beneficiare dell’assegno fino a 36 mesi. In questo caso, infatti, le mensilità concesse al nucleo familiare di origine non vengono considerate ai fini del calcolo dei 36 mesi eventualmente spettanti ai genitori affidatari o adottivi."