È tenuto al versamento dell'Irap il professionista che, per le prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego di personale dipendente. A confermarlo è stata la Corte di cassazione con la sentenza n. 12287 del 12 giugno 2015. A sostegno di tale orientamento, la Cassazione richiama un'altra sua sentenza del 2014 (sentenza n. 22674/2014), con la quale è stato affermato che l'elemento dell'impiego non occasionale di lavoro altrui (che rappresenta una delle possibili condizioni che configurano l'autonoma organizzazione) ricorre qualora il professionista eroghi a favore di terzi elevati compensi per prestazioni relative alla propria attività, "restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un'associazione professionale".