Il contratto di lavoro intermittente anche a tempo indeterminato non comporta la cancellazione dalla liste di mobilità. Questo iin sintesi viene affermato dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali CHE con interpello n. 15 del 3 luglio 2015, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Il Ministero muovendo dall’art. 8, commi 6 e 7, della L. 223/1991, ai sensi dei quali il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, afferma che il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato ha caratteri di atipicità che non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato e non comporta quindi, ai sensi dell’art. 9, comma 6 lett. a), della L. 223/1991, la cancellazione dalla lista mobilità. Il Ministero rammenta inoltre che la durata della prestazione nel lavoro intermittente – ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo – è soggetta alla limitazione di legge delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari e solo “in caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato” (art. 34, comma 2 bis, del D. Lgs. 276/2003).