La proroga dei termini di versamento delle imposte derivanti da UNICO 2015 decisa con il Dpcm del 9 giugno 2015 non modifica le modalità e i termini previsti dall’articolo 20 del Dlgs 241/1997 per il versamento rateale delle imposte derivanti da Unico e Irap 2015. Infatti, il termine per il pagamento delle rate successive alla prima rimane comunque fissato al giorno 16 di ciascun mese per i contribuenti titolari di partita Iva, oppure alla fine del mese per gli altri (compresi soci e associati trasparenti e non). I soggetti che sono contemporaneamente titolari di ditta e anche soci di società devono comunque fare riferimento alla scadenza del 16 di ogni mese. La questione era stata affrontata nella Risoluzione n.177/E del 1998, dove tra l'altro è stato chiarito che sono da considerarsi «titolari di partita Iva» anche i contribuenti che hanno cessato nel corso del 2014 e/o prima dello scadere del termine di presentazione di Unico.