Nello schema di decreto legislativo sulla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo sono presenti delle norme che modificano le sanzioni irrogabili per violazioni relative al contenuto ed alla presentazione dei modelli per gli studi di settore. Lo schema di decreto legislativo prevede l’abrogazione dei commi 2-bis e 2 bis.1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 471/1997, per cui probabilmente spariranno due delle maggiorazioni oggi previste, cioè:
- quella prevista in caso di omessa presentazione del modello, se dall’elaborazione dello studio emerge un maggior reddito accertabile superiore al 10% rispetto al dichiarato, per la quale la sanzione è maggiorata del 50% e quindi va dal 150 al 300% della maggiore imposta dovuta (articolo 1, comma 2 bis 1., decreto 471);
- quella prevista in caso di presentazione del modello con dati non corretti o con l'indicazione di una causa di esclusione o di inapplicabilità non sussistente, se dall’elaborazione dello studio emerge un maggior reddito accertabile superiore al 10% rispetto al dichiarato, caso in cui si applica la sanzione per infedele dichiarazione maggiorata del 10% (dal 110 al 220% - articolo 1, comma 2 bis, D.Lgs. 471/1997).
In pratica, quindi, resterà solo la sanzione fissa in misura massima (che peraltro scende da 2.065 a 2.000 euro) per coloro che omettono di presentare il modello studi anche a seguito di invito delle Entrate (articolo 8, comma 1, ultimo periodo, D. Lgs. n. 471/1997).