La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10600 del 22 maggio 2015, ha ribadito il principio in base al quale l'attività svolta dalle società commerciali costituisce in ogni caso presupposto d'imposta ai fini Irap, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive). Di conseguenza, se si sceglie di svolgere un'attività utilizzando uno dei modelli di società commerciale, ciò implica automaticamente l'assoggettamento all'Irap, a nulla rilevando, in questo caso, il requisito dell'autonoma organizzazione, come dispone lo stesso decreto legislativo istitutivo del tributo.