La Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, nel chiarire le novità intervenute dal 2015 in merito al ravvedimento operoso a seguito della Legge di Stabilità 2015, ha spiegato anche che, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento può ora essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972) o l’esito del controllo formale (art. 36-ter DPR n. 600/1973).