Il Ministero del lavoro con la nota n . 9483 dell’8 giugno 2015 afferma che i datori di lavoro possono erogare formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, senza la collaborazione di un organismo paritetico e non sono previste sanzioni per i datori che operano in questo senso, per violazione del decreto legislativo 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il documento specifica anche secondo l’accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, la collaborazione indicata al comma 12 dell’articolo 37 del testo unico non impone necessariamente al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere un’attività formativa. Gli organismi comunque, per essere in regola devono essere costituiti «ad iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» pena il discconoscimento della qualità di organismo paritetico.