Con la Risoluzione n. 56/E del 1° giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti, alla luce della riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari prevista dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 23/2011. Il caso oggetto della Risoluzione riguardava l'ipotesi in cui, in seguito all’individuazione delle aree non edificabili destinate alle urbanizzazioni da cedere al Comune e alla distribuzione dell’intera cubatura edificabile del piano di lottizzazione tra i lotti residui, si creino situazioni differenziate tra i proprietari delle diverse aree, che possono essere incisi in modo non omogeneo dall’obbligo di cessione gratuita al comune delle aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Secondo le Entrate, gli atti di redistribuzione di aree tra co-ottizzanti, stipulati a partire dal 12 novembre 2014 (articolo 32 del DPR n. 601/1973, ripristinato da tale data), possono beneficiare del regime di favore previsto dal citato articolo 32 (applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale), secondo i chiarimenti già forniti con la Risoluzione 4 gennaio 2012, n. 1.