Nell'Ordinanza n. 11522 del 4 giugno 2015 la Corte di Cassazione ha precisato che il superamento del limite massimo dei crediti di imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che l’articolo 13 del Dlgs 471/1997 sanziona con il 30% dell'imposta, senza alcun potere discrezionale esercitabile dall'ufficio.
Nel caso di specie la società, aveva compensato le somme dovute utilizzando un credito oltre la soglia per le compensazioni IVA prevista dalla norma, per il 2006, successivamente innalzata, e l'accertamento dell'ufficio era stato impugnato, con la motivazione che la violazione non aveva comportato alcun danno all'erario e la sanzione, quindi, era sproporzionata. La CTP e la CTR avevano accolto il ricorso e giudicato la sanzione eccessiva, rideterminandola nella misura ridotta del 50% .
L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione sottolineando che il limite massimo alle compensazioni ha motivazioni di contabilità generale il cui sforamento di fatto arrecava danni finanziari all'erario, Sulla riduzione delle sanzioni fatta dalla commissione tributaria regionale, quindi, la Cassazione ha rilevato l’erronea applicazione della norma, perché in assenza di circostanze eccezionali andava irrogata la sanzione in misura piena, del 30%.
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