News Pubblicata il 04/06/2015

DTA, sì al credito d'imposta fino al 2012 in caso di affrancamento plurimo

Chiarimenti dalle Entrate sul corretto trattamento fiscale in caso di iscrizione in bilancio di Dta riferite ad affrancamenti plurimi (successivi al primo) di un medesimo avviamento



Con la Risoluzione n. 55/E del 29 maggio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale da riservare ad un soggetto che abbia iscritto in bilancio Dta riferite ad affrancamenti plurimi (successivi al primo) di un medesimo avviamento. In particolare, viene precisato che non sono trasformabili in crediti d’imposta – ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010 – le Dta, connesse con gli affrancamenti successivi a quello iniziale di un medesimo avviamento, iscritte ex novo a decorrere dall’esercizio chiuso (o in corso) al 31 dicembre 2013, in quanto, secondo le istruzioni della Banca d’Italia, le medesime vanno dedotte ab origine dal patrimonio di vigilanza. Il divieto di trasformazione in crediti d’imposta non opera per le Dta riferite ad “affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento” connesse con operazioni già realizzate al 31 dicembre 2012 e rilevate sino all’esercizio chiuso o in corso alla medesima data, in quanto, per le predette Dta, l’Istituto di vigilanza non ha stabilito la deduzione ab origine dal patrimonio di vigilanza, introducendo, invece, un meccanismo di sterilizzazione graduale lungo un arco temporale di cinque anni.

Fonte: Fisco Oggi



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