Il 29 maggio scorso, il dipartimento delle Finanze ha risposto ad una serie di quesiti sull'IMU agricola. Tra i principali chiarimenti, è stato precisato che la detrazione di 200 euro spettante per i terreni già esenti da Imu e ora soggetti all'IMU deve essere ripartita proporzionalmente fra i vari comproprietari. Si tratta della detrazione dall'imposta introdotta dall'articolo 1, comma 1 bis del D.L. n. 4/2015 (convertito nella Legge n. 34/2015) spettante per i terreni ubicati nell'allegato OA della medesima legge, cioè l'allegato che elenca i Comuni montani e parzialmente montani che, in base alla circolare n. 9 del 13 giugno 1993 erano considerati esenti dall'imposta comunale e municipale, mentre ora non lo sono più. La detrazione è riservata ai proprietari in possesso della qualifica di coltivatore diretto od imprenditore agricolo professionali (Iap) e iscritti nella gestione previdenziale agricola. La detrazione spetta anche nel caso in cui questi abbiano concesso in comodato o in affitto i terreni ad altri coltivatori diretti o Iap.
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