Con la circ. 22.5.2015 n. 106, l’INPS ha fornito informazioni sull'applicazione del trattamento di disoccupazione previsto dalla L. 25.7.1975 n. 402 a favore dei lavoratori italiani che rimpatriano dopo aver perso il posto di lavoro all’estero. (non solo in ambito Ue, ma anche in Paes extra-comunitari con o senza accordi bilaterali con l’Italia in materia di sicurezza
sociale) e sono rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale.
Il memorandum dell'INPS chiarisce per poter fruire del trattamento di disoccupazione, il soggetto richiedente, oltre a dover presentare un’apposita istanza, deve aver fatto ritorno in Italia entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio. Il valore dell'indennità va calcolato prendendo a riferimento le retribuzioni convenzionali ex art. 4 co. 1 del DL 317/87, che vengono fissate con apposito decreto ministeriale comunque in misura non inferiore ai valori retributivi dei CCNL di categoria.