L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri 11 maggio la circolare n. 20/E/2015, con cui vengono forniti chiarimenti sul corretto trattamento fiscale ai fini Iva da applicare alle somme di denaro erogate dalla pubblica amministrazione a favore del settore scolastico e della formazione professionale, sia in termini di assoggettabilità ad Iva dell’erogazione sia in termini di diritto alla detrazione d’imposta sugli acquisti. Per stabilire la rilevanza o meno ai fini dell’imposta, è necessario verificare la natura dell’erogazione, se si tratta cioè di un corrispettivo o di una semplice sovvenzione. I contributi destinati dalla pubblica amministrazione ad un servizio di interesse generale, come l’attività di istruzione e formazione, non sono rilevanti ai fini Iva. In questo caso, infatti, il rapporto tra l’Amministrazione erogante ed ente destinatario del finanziamento pubblico non è contraddistinto da alcuna controprestazione, ma si esaurisce nella semplice elargizione di una somma di denaro da destinare ad un progetto meritevole di attenzione sociale. I contributi, quindi, sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva se manca una controprestazione consistente in un obbligo di dare, fare o non fare a carico del beneficiario, tale da generare un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Se l’erogazione avviene, invece, nell’ambito di un contratto pubblico, con uno scambio di prestazioni fra le parti, le somme assumono la qualifica di corrispettivo e scontano l’imposta.