Con la Circolare n. 93 dell'8 maggio 2015, l'Inps ha fornito un riepilogo della disciplina del bonus bebè introdotta dall'art. 1, commi 125-129, della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2015), fornendo anche le istruzioni operative per la presentazione della domanda. Le disposizioni attuative erano state fornite dal D.p.c.m. 27.02.2015. L'assegno è corrisposto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 ed è pari a 960 euro su base annua, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato. L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato. L’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda. La domanda deve essere presentata dal genitore, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017, entro 90 giorni dall'evento. Per gli eventi intercorsi nel periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2015 al 27 aprile 2015 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 27.02.2015), in via transitoria, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data del 27.04.2015. Pertanto, per gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015) il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015.