Assonime, con la circolare n. 13 del 6 maggio 2015, ha esaminato le modifiche apportate dal c.d. decreto semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014) alla disciplina delle dichiarazioni d’intento, che attestano la volontà degli esportatori abituali di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA. In particolare, sono stati illustrati gli effetti semplificatori del nuovo regime, ma anche le problematiche applicative. Si ricorda che l'art. 20 del decreto semplificazioni ha modificato questa disciplina, trasferendo l’obbligo di effettuare tali comunicazioni dai fornitori degli esportatori abituali agli esportatori medesimi, cioè ai soggetti che si avvalgono del beneficio della non imponibilità dell’imposta sugli acquisti. In base al nuovo sistema, i fornitori possono effettuare operazioni senza applicare l’imposta una volta acquisita la prova dell’intervenuta trasmissione delle dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle entrate da parte degli esportatori. Anche in caso di effettuazione di importazioni in sospensione d’imposta, gli esportatori devono trasmettere le relative dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle entrate.