L'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 41/E/2015 di ieri, superando il suo precedente orientamento (circolari n. 9/E e n. 11/E/2002) e recependo l’indirizzo consolidato della Corte di cassazione, precisa che il regime fiscale agevolato di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 388/2000 (imposta di registro dell’1% e imposte ipotecaria e catastali in misura fissa), è applicabile anche agli atti di acquisto di immobili ricompresi in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa privata, essendo questi ultimi qualificabili come strumenti urbanistici di pianificazione di dettaglio equiparabili ai fini dell’edificabilità ai piani particolareggiati, indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento. In passato, invece, il riconoscimento del regime di favore era subordinato all’adozione della convenzione prima dell’atto di cessione. Le indicazioni contenute si sono rese necessarie a seguito delle numerose controversie concernenti la revoca dell’agevolazione per le cessioni di immobili siti in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa privata, dovuta alla mancata adozione della convenzione di lottizzazione alla data di stipula dell’atto di trasferimento.