I primi chiarimenti sulla disciplina dello split payment, introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, sono stati forniti dall’Agenzia con le circolari n. 1/E del 9 febbraio e n. 6/E del 19 febbraio 2015. Con la circolare 15/E del 13.04.2015 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni sulla procedura soffermandosi in particolare sull'ambito soggettivo ed oggettivo dello split payment, sull'aspetto sanzionatorio e quello legato ai rimborsi. Dal punto di vista soggettivo l'Agenzia spiega che sono compresi nel nuovo meccanismo quei soggetti pubblici che, benché non siano tra quelli elencati all'articolo 17-ter del D.p.r. 633/72, ne sono loro immediata e diretta espressione (ad esempio i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, e i Consorzi interuniversitari). Sono invece esclusi dal meccanismo, gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale. Dal punto di vista oggettivo, l'Agenzia specifica che non rientrano nel meccanismo dello split payment: le forniture per le quali l'ente è debitore d'imposta (per reverse charge); le operazioni rese alla Pa per cui il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta, e trattiene lo stesso riversando alla Pa committente un importo netto; le prestazioni rese alle Pa i cui compensi sono assoggettati a ritenute a titolo d'imposta o a titolo d'acconto; le operazioni certificate dal fornitore con ricevuta o scontrino fiscale o fattura semplificata; le operazioni assoggettate a regimi speciali IVA. In considerazione delle obiettive condizioni di incertezza della norma l'Agenzia afferma che non verranno applicate sanzioni per le violazioni commesse prima del 13.04.2015 (data di pubblicazione della Circolare 15/E), sempre che l’imposta sia stata assolta. La circolare chiarisce, inoltre, che le operazioni soggette allo split payment danno diritto all’erogazione prioritaria del rimborso, se il presupposto del rimborso è quello dell’ “aliquota media”. Nel caso in cui non vi siano i requisiti per richiedere il rimborso con il presupposto “aliquota media”, l’erogazione seguirà le vie ordinarie.
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