Per il ravvedimento operoso (derivante, ed esempio, dal ritardato versamento dell'acconto IVA) è possibile utilizzare due modalità: il ravvedimento "breve" e quello "lungo". Il primo si esegue entro i 30 giorni successivi alla scadenza; il secondo può invece essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. In aggiunta al tributo dovuto si dovranno versare gli interessi legali (dal 1° Gennaio 2002 nella misura del 3%) e la sanzione (3,75% se il versamento è entro i 30 giorni dalla scadenza oppure 6% negli altri casi).