Con sentenza n. 6743/2015, depositata il 2 aprile 2015, la Cassazione ribalta l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, nella circolare 31/E/2014, sulla retroattività delle società estinte. Secondo la Cassazione, la possibilità di accertare le società estinte entro 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro imprese (possibilità introdotta dal decreto semplificazioni: d.lgs. 175/2014) non può avere effetto retroattivo, ma si applica solo a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 175/2014, ossia dal 13/12/2014. In tal senso si erano pronunciati in precedenza diversi giudici di merito, ma quella della Cassazione è la prima decisione di legittimità in materia. La sentenza è di estrema importanza considerando che l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate aveva allargato la possibilità di accertamento a oltre 600mila società cancellate dal registro imprese negli ultimi 5 anni. La motivazione della Cassazione poggia su alcuni principi fondamentali quali: l'art. 11 delle preleggi, secondo cui la legge dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo; l'art. 3 comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente per cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo salvi i casi di interpretazione autentica (e la disciplina del D.lgs. 175/2014 non ha valenza interpretativa).