E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 la legge di conversione del decreto IMU agricola. Si tratta della Legge n. 34 del 24.03.2015, di conversione del D.L. n. 4 del 24.01.2015. L’iter parlamentare ha apportato modifiche al provvedimento originale. In particolare, è stata introdotta, dal 2015, una detrazione d’imposta di € 200 per i terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. L’esenzione dall’Imu è applicata (già dal 2014) ai terreni agricoli, anche se non coltivati, che si trovano sul territorio dei comuni classificati come totalmente montani nell’elenco pubblicato sul sito internet dell’Istat (codice “TM” nella colonna “comune montano”). Allo stesso modo sono esenti i terreni agricoli ubicati nelle isole minori. Solo per l’anno 2014 non si paga l'IMU anche per i terreni che erano esenti dall’imposta secondo i criteri fissati dal precedente decreto Mef del 28 novembre 2014. Fino al 31 marzo sarà ancora possibile pagare l’Imu 2014 sui terreni agricoli senza applicazione di sanzioni e interessi. Chi ha versato l’imposta per terreni che in base ai nuovi criteri risultano esenti, ha diritto al rimborso da parte del Comune. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell’isola di Lampedusa, è stata prevista la proroga fino al 15 dicembre 2015 della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari. La legge di conversione proroga, infine, di tre mesi il termine per l'approvazione dei decreti legislativi attuativi della riforma del sistema fiscale prevista dalla delega fiscale.