News Pubblicata il 25/03/2015

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Depositi Iva, l'Agenzia fa il punto

Con la circolare 12/E del 24 marzo 2015 l'Agenzia delle Entrate offre un riepilogo delle questioni interpretative relative alla disciplina dei depositi Iva, che si sono susseguite nel corso degli anni.



I depositi Iva sono luoghi fisici, situati nel nostro Paese, dove la merce entra, staziona e poi viene estratta. Per determinate operazioni, è consentito che l’Iva, se dovuta, sia assolta dall’acquirente finale solo al momento dell’estrazione dei beni, con il meccanismo del reverse charge. Il documento di prassi fa riferimento anche alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 17 luglio 2014, causa C-272/13, in merito alle ipotesi di merci introdotte nel deposito solo virtualmente, mediante la loro iscrizione nel registro di magazzino del depositario. Secondo la Corte, l’obbligo di introduzione fisica della merce importata nel deposito Iva non è previsto dalla normativa comunitaria, ma può essere previsto dagli ordinamenti dei singoli Stati, per garantire la riscossione dell'imposta. Per quanto riguarda le sanzioni, secondo la Corte, in assenza di frode, la violazione dell’obbligo di introduzione fisica dei beni nel deposito Iva e il pagamento dell’imposta attraverso il reverse charge all’atto dell’estrazione, costituiscono un’infrazione formale, punibile con sanzioni proporzionate alla natura e alla gravità dell’illecito. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sanzione deve essere irrogata dall'Agenzia delle Dogane, e che è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Fonte: Fisco Oggi



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