Il regime del reverse charge dal 1 gennaio 2015 va applicato anche ai servizi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione effettuati negli edifici per effetto dell'introduzione del comma 6 art. 17 DPR 633 /1972, intervenuta con la Legge di Stabilità (L.190/2014), modificando la precedente prassi dettata dalla CM 37/E del 2006. Diversamente da quanto accade nella legislazione comunitaria che fa riferimento in generale a "beni immobili", resterebbero però escluse dal reverse charge le prestazioni su beni mobili e su beni immobili che non hanno le caratteristiche di costruzioni coperte come strade piazzali barche impianti industriali, mentre le pulizie che le pulizie quotidiane che interessano sia ufficie e opifici che i mobili in essi contenuti non andrebbero differenziati e rientrerebbero nel regime di inversione contabile. Sembrano quindi irrilevanti i codici Ateco della ditta operatrice mentre si fa riferimento alle operazioni realizzate. Per effetto dello stesso nuovo comma 6 art. 17 il reverse charge è da applicare anche nelle prestazioni di demolizione e installazioni di impianti in edifici sia per appaltatori che subappaltatori