Con la Risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA per gli interventi di ristrutturazione su immobili abitativi. In particolare, ha precisato che l’agevolazione con Iva al 10%, prevista per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa, va calcolata al netto del valore dei “beni significativi”, tra i quali rientrano gli infissi. Per l'Agenzia, gli infissi sottostanno ai limiti agevolativi previsti dal decreto del ministero delle Finanze 29 dicembre 1999, in cui vengono dettagliatamente elencati i “beni significativi”, tra i quali, appunto rientrano proprio gli infissi. Non fa differenza se la fornitura sia riconducibile ad un contratto di cessione di posa in opera o di appalto. A questi prodotti, quindi, l’aliquota IVA del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore degli stessi beni. Il limite del valore va determinato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, individuato nel corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei “beni significativi”, mentre sia quello delle materie prime e semilavorate sia degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori non va determinato autonomamente in quanto confluisce nel valore della manodopera.
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