Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, all'articolo 121-bis ,comma 1 n. 1 lettera a) prevede per alcuni mezzi di trasporto che ammortamenti e spese d'impiego siano integralmente deducibili. Per gli autoveicoli il riferimento è alle lettere a) e m) dell'articolo 54 del Codice della strada (D.Lgs 285/92): normali autovetture e camper, a cui si aggiungono ciclomotori e motocicli (articoli 52 e 53). Gli altri mezzi, dunque, consentono la piena deducibilità. Essi devono essere destinati esclusivamente a un utilizzo strumentale «nell'attività propria dell'impresa».