L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 21/E del 20 febbraio 2015, ha fornito precisazioni sul meccanismo del reverse charge e chiarito la corretta impostazione da seguire nel caso di operazioni territoriali in Italia poste in essere da parte di soggetti non residenti, anche tramite rappresentante fiscale. In particolare, sia in caso di cessioni di beni che di prestazioni di servizi da parte di un fornitore UE, questo deve emettere fattura e l'IVA deve, invece, essere assolta tramite reverse charge dal cessionario/committente stabilito in Italia. In caso di mancato ricevimento della fattura, si deve regolarizzare l'acquisto mediante autofattura.