Nel caso in cui intervengano più intermediari nella riscossione dei proventi di natura finanziaria, l’individuazione del sostituto d’imposta che deve applicare le ritenute su tali redditi dipende dai differenti schemi operativi che vengono adottati. Questo è in sintesi quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 16/E del 16 febbraio 2015. Di norma, le società di gestione del risparmio (Sgr) tendono ad appoggiarsi, per le disponibilità liquide e per gli strumenti finanziari della propria clientela, presso una banca o un altro intermediario. Secondo l'Agenzia delle Entrate, quando la normativa fiscale non indica uno specifico sostituto d’imposta, questa figura è rappresentata dalla Sgr, in quanto intermediario più vicino al cliente. Fanno eccezione le ipotesi in cui il prelievo alla fonte deve essere effettuato ex lege direttamente dall’emittente, come nel caso di interessi di alcune obbligazioni e titoli similari non quotati o di dividendi di azioni non quotate.
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