La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 13/02/2015 presenta le novità relative all'imposta sostitutiva (aumentata dall'11,50 al 20% dalla legge di stabilità 2015 ), sul risultato di gestione delle forme pensionistiche complementari.
La circolare riassume innazitutto l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta, che coinvolge:
- i fondi pensione in regime di contribuzione definita o di prestazione definita;
- le forme pensionistiche individuali;
- i cosiddetti “vecchi fondi pensione”, già istituiti al 15 novembre 1992;
- i fondi pensione di natura negoziale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per la sola parte del risultato maturato dalla gestione (e non anche quindi per le prestazioni e i contributi);
e che si applica a partire dal periodo di imposta 2014.
Si specifica poi che la base imponibile su cui calcolare l'imposta, che è pari al risultato netto maturato in ciascun periodo dato dalla differenza tra il valore del patrimonio netto nell’ultimo giorno dell’anno di mercato aperto, aumentato o diminuito delle somme movimentate nel corso dell’anno e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno.
Inoltre si chiariche che per tenere conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli del debito pubblico, i cui redditi scontano l'aliquota agevolata del 12,50% e non penalizzare da un punto di vista fiscale questo tipo di investimenti, i redditi dei titoli di Stato concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 62,50%.