Con la Determina del Presidente dell’INAIL n. 330 del 5 novembre 2014, è stato fissato al 28 febbraio (29 in caso di anno bisestile) il nuovo termine di presentazione all’INAIL delle denunce retributive annuali di cui all’art. 28, comma 4, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno. Pertanto, a partire da quest’anno entro il 28 febbraio il datore di lavoro deve: presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”. Quest'anno, cadendo il 28 febbraio, termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2014, di sabato, slitta a lunedì 2 marzo 2015. Entro il 16 febbraio, invece, il datore di lavoro deve: calcolare il premio anticipato per l’anno 2015 (rata) e il conguaglio per l’anno 2014 (regolazione); conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato Mod. F24”.