In una risposta data in occasione di Telefisco 2015, l'incontro con la stampa specializzata tenutosi il 29 gennaio scorso, è stato precisato che, nel caso in cui una società sia estinta, la notifica dell’avviso di accertamento potrà essere effettuata presso l’ultimo domicilio fiscale della società, nonostante la cancellazione della società e anche se sono trascorsi i cinque anni. Questo è, in sintesi, il pensiero dell’Agenzia delle Entrate sulla notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento a seguito della novella portata dall’articolo 28 del Dlgs 175/2014. La conclusione porterebbe però alla conseguenza che, considerando che dopo cinque anni dalla cancellazione della società non è remota l’eventualità che presso quella che era la sede non vi sia più nulla, si potrà procedere con la notifica agli irreperibili assoluti, come disciplinata dall’articolo 60, lettera e) del Dpr 600/1973 (deposito e affissione del relativo avviso nella casa comunale con perfezionamento della notifica negli otto giorni successivi), con la pressoché certa conseguente definitività dell’atto per omessa impugnazione.
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