E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 23 gennaio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.01.2015 il decreto legge che definisce le regole per l'IMU dei terreni agricoli montani per il 2014 e per il 2015. Si tratta del D.L. n. 4 del 24.01.2015. A decorrere dal 2015, quindi con effetto a partire dall'IMU 2015 (che si pagherà a giugno e dicembre 2015), ci si rifarà all'elenco dei Comuni montani elaborato dall'Istat, colonna R. In particolare, l’esenzione dall'IMU si applica:
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani (sigla T), come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani (sigla P), come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
Si pagherà l'IMU, invece, per quei terreni classificati con la sigla NM, cioè non montani.
Tali criteri si applicano anche all'IMU per l’anno di imposta 2014, la cui scadenza di versamento slitta da oggi 26 gennaio al 10 febbraio 2015. Per l’anno 2014 non è, comunque, dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2014 (criterio altimetrico) e che, invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati (elenco Istat). In sostanza, scatta una sorta di clausola di tutela in base alla quale chi, per caso, risultasse “non esente” in base all'altitudine ma esente in base alla classificazione T-P-NM indicate nell’elenco Istat alla colonna R non pagherà comunque l’Imu 2014 il 10 febbraio. Chi, invece, risulti esente in base all’altitudine (colonna P), anche se non in base alla classificazione Istat, non pagherà comunque l’Imu 2014 il 10 febbraio.
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