Con la Risoluzione n. 9/E del 22 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali concesse agli investitori nel capitale sociale di società start-up innovative, ai sensi dell’articolo 29 del D.L. n. 179/2012 (“decreto crescita-bis”), le cui modalità attuative sono state dettate con il decreto del 30 gennaio 2014 del ministro dell’Economia e delle Finanze e del ministro dello Sviluppo economico. In particolare, l'Agenzia ha ribadito quanto già precisato in precedenti documenti di prassi relativi ai negozi fiduciari, confermando che la sottoscrizione di quote per il tramite di una società fiduciaria non modifica l’effettivo proprietario dei beni, identificabile sempre e comunque nel fiduciante. La società fiduciaria risulta, di conseguenza, fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che i redditi derivanti dalla partecipazione, nonché eventuali misure agevolative, sono direttamente riferibili ai soci effettivi.