Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015, in via sperimentale, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo), che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del codice civile.
L'opzione, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30.06.2018. L'opzione può essere esercitata anche per le quote destinate dal lavoratore a forme di previdenza complementare. La parte integrativa della retribuzione costituita dalla quota di Tfr corrisposta è assoggetta a tassazione ordinaria (non, quindi, a tassazione sostituiva come accadrebbe in caso di corresponsione del TFR al termine del percorso lavorativo). Tuttavia, non è imponibile ai fini previdenziali e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del bonus "80 euro". Sarà un apposito D.pc.m. a definire le modalità attuative della misura in parola.
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