Nell'ipotesi in cui un contratto preliminare venga ceduto ad altro soggetto (perché la persona che l'aveva sottoscritto ci ripensa), la plusvalenza che ne deriva è fiscalmente rilevante e trova posto tra i redditi diversi dell’articolo 67, comma 1, del Tuir, ma non, come potrebbe apparire naturale a un primo esame, tra quelli individuati dalla lettera b) della norma, riferiti alle cessioni di immobili (non c’è alcun trasferimento di immobile). La plusvalenza produce, in sostanza, redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Chi vende, infatti, si assume l’obbligo di non sottoscrivere il contratto definitivo. La plusvalenza va calcolata in base all’articolo 71, comma 2, del Tuir e, quindi, è data dalla differenza tra l’importo ricevuto per la cessione del compromesso e quanto versato a titolo di caparra in sede di preliminare. E' questo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 6/E del 19 gennaio 2015.
Ti potrebbero interessare: