L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 119/E del 31.12.2014, ha risposto al quesito posto da un istituto bancario riguardo all’applicazione dell’imposta di registro ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso per crediti bancari assistiti da fideiussione. In particolare, precisa che al decreto ingiuntivo che condanna sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di somme derivanti da un finanziamento soggetto a Iva, si applica l’imposta di registro in misura fissa. Con riguardo alla fideiussione, invece, in applicazione del principio di alternatività Iva/Registro, l’enunciazione, nell’atto del giudice, del rapporto fideiussorio può assumere rilievo ai fini della tassazione, qualora lo stesso non sia stato a suo tempo assoggettato a registrazione. In particolare, viene precisato che, se l’atto di fideiussione non è stato registrato ed è riconducibile tra gli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso, trovano applicazione anche le sanzioni previste, per omessa registrazione del contratto, dall’articolo 69 del Tur. Qualora l’atto di fideiussione enunciato non rientri, invece, tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, ma solo in caso d’uso, l’imposta si applica solo “sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita” (risoluzione 46/2013). Nell’ipotesi, infine, in cui anche il negozio fideiussorio, nominato nel decreto ingiuntivo e non registrato, rientri tra le operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, trova applicazione l’imposta di registro nella misura fissa.
Ti consigliamo anche gli eBook: