Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, c.d. Decreto Destinazione Italia, è stato rimodulato dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 35 e 36) ed ora è riconosciuto, per gli anni 2015-2019 (anziché 2014-2016), a favore di tutte le imprese (non più solo quelle con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni) che investono in attività di ricerca e sviluppo. Il credito è ora pari al 25% (e non più al 50%) degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000 (anziché € 50.000) in ciascuno dei periodi d'imposta. Tra le spese ammissibili all'agevolazione rientrano ora anche quelle sostenute per competenze tecniche e privative industriali relative ad invenzioni industriali e biotecnologiche (lett. d). Il credito spetta nella misura più elevata del 50% anziché 25%, per gli investimenti in ricerca e sviluppo indicati alle lett. a) e c) del comma 6 dell'art. 7, cioè assunzione di personale altamente qualificato e costi della ricerca "extra muros", cioè svolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative. Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta va indicato in Unico, ma non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.