Con la Circolare 32/E pubblicata il 30.12.2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle novità introdotte dal D.Lgs. n.175/2014 (decreto semplificazioni fiscali) per semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi Iva. In particolare, il decreto ha innalzato a 15mila euro il tetto dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti. Anche per i rimborsi di importo superiore ai 15mila euro viene eliminato l'obbligo di prestazione di garanzia o fideiussione, sarà sufficiente il visto di conformità ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La garanzia viene ora richiesta solo in caso di “rischio fiscale” e può essere fornita anche con cauzione in titoli di Stato, come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato sempre 30.12.2014. Per i rimborsi annuali fino a 15mila euro basta presentare la dichiarazione, mentre per quelli relativi a periodi inferiori all’anno dovrà essere presentata soltanto l’istanza di rimborso. L’innalzamento della soglia, da 5.164,57 a 15.000 euro, è valido anche per le richieste di rimborso presentate prima dell’entrata in vigore del decreto. Pertanto, anche nei casi in cui la garanzia sia già stata richiesta, il contribuente non è tenuto a presentarla se il rimborso non è stato ancora erogato.