L’iscrizione alla Banca dati Vies prima del decreto sulle semplificazioni aveva effetto solo dopo 30 giorni della richiesta di iscrizione. Durante questo intervallo il contribuente non poteva porre in essere né cessioni, nè acquisti intracomunitari di beni, né scambi di servizi intra UE e l’Agenzia poteva negare l’iscrizione (non si è mai capito per quali motivi!)
Ora dopo le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni all’art. 35 comma 7-bis l’inclusione nella banca dati è immediata ma a differenza di prima non è piu’ a tempo indeterminato: la legge prevede infatti che la mancata presentazione degli elenchi intrastat per quattro trimestri consecutivi comporta la fuoriuscita dall’elenco. La esclusione non sarà automatica ma prima l’Agenzia dovrà inviare al contribuente apposita comunicazione. Se il cliente non fornisce adeguati elementi circa l’effettuazione di operazioni in corso o da effettuare trascorsi 60 giorni dalla comunicazione viene escluso dalla banca dati.
I soggetti esclusi, ove si manifesti successivamente l’esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie, potranno comunque nuovamente richiedere l’inclusione nella Banca dati VIES.