L’adesione al nuovo regime forfettario per i contribuenti minimi andrà fatta barrando la casella prevista per l’adesione al «regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98/2011», cioè il vecchio regime dei superminimi. Questo fino a quando non verrà approvato e pubblicato il nuovo modello aggiornato.
Al nuovo regime forfetario potranno accedere le persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni, con ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, compresi tra i 15 mila e i 40mila euro, a seconda del tipo di attività economica. Superato questo limite, anche se a seguito del ragguaglio ad anno, non sarà possibile avvalersi del regime.
L’imposta sostitutiva passa perciò dal 5 al 15% e cambiano le modalità di determinazione dell’imponibile da assoggettare. Si passerà da un calcolo analitico del vecchio regime dei superminimi, entrate meno spese, uguale al reddito, ad uno di determinazione forfetaria dell’imponibile, a prescindere dalle spese effettive.